21 Gennaio 2015

Evocazione dell’immagine di un personaggio celebre e diritto d’autore.

La contestazione dell’illecito utilizzo di un’immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.), mentre nella normativa propria del diritto d’autore si rinvengono solo le possibili ipotesi che scriminano la diffusione non autorizzata del ritratto. Ciò vale a maggior ragione là dove formi oggetto di censura non l’utilizzazione di un ritratto, ma la ricostruzione fotografica di un contesto e di un personaggio che riprendeva caratteristiche e ambientazione idonei a richiamare nella mente l’immagine di un personaggio celebre.

Quando l’immagine fotografica contestata non riprenda l’immagine reale di un soggetto, la controversia risulta estranea sia alle ipotesi scriminanti previste dall’art. 97 L.A. – che evidentemente implicano l’esistenza di un effettivo ritratto, cioè la ripresa fotografica delle fattezze del soggetto e che comunque in ogni caso non consentono utilizzazioni in campo pubblicitario – che ad ulteriori eventuali profili che potrebbero in astratto implicare la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, e cioè attinenti – in ipotesi – ai diritti esistenti in materia di diritto d’autore sulle immagini ove considerate alla stregua delle opere fotografiche protette in via primaria o quale oggetto di soli diritti connessi. In tale prospettiva, dunque, la controversia attiene in via esclusiva all’ambito del diritto all’immagine tutelato dall’art. 10 c.c., senza alcuna implicazione della normativa a tutela del diritto d’autore o a diritti da esso derivanti.

L’immagine della persona fisica può estendersi fino a ricomprendere anche elementi non direttamente riferibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco ed altro che per la loro peculiarità richiamino in via immediata nella percezione dello spettatore proprio quel personaggio al quale tali elementi siano ormai indissolubilmente collegati.

Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa – sia esso eseguito mediante il ricorso a degli oggetti o ad un contesto direttamente ed univocamente ad esso riferibile o anche attraverso l’utilizzazione di sosia – si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad una modalità di sfruttamento di essa di natura commerciale.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code