Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Ancona, 9 Luglio 2025, n. 934/2025
Offerta al pubblico di titoli e responsabilità della società di revisione per omesso giudizio negativo
L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur premurandosi di disciplinare le ipotesi relative all’interruzione, alla sospensione ed...

L’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei coobbligati solidali convenuti non giova agli altri. L’art. 1310 c.c. infatti, pur premurandosi di disciplinare le ipotesi relative all’interruzione, alla sospensione ed alla rinuncia alla prescrizione, dimostrando così di affrontare compiutamente il tema della differenziazione delle vicende relative alla prescrizione e che abbiano a riguardare i creditori e i debitori in solido, non prevede alcun meccanismo di estensione in favore del coobbligato che non abbia sollevato l’eccezione, non suscettibile di rilievo d’ufficio.

Tribunale di Venezia, 9 Agosto 2025
Sequestro conservativo: necessità di coesistenza tra fumus boni juris e periculum in mora
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso cautelare. La sproporzione tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio del debitore può costituire elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ma non determina automaticamente la concessione della misura cautelare. Il giudice è tenuto a valutare in concreto la significatività di tale elemento, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, tra cui la distanza temporale tra la commissione dell’illecito e l’attivazione del procedimento cautelare e l’assenza, nel periodo intercorso, di atti dispositivi o dissipativi del patrimonio del debitore.

Tribunale di Venezia, 4 Luglio 2025, n. 3443/2025
Responsabilità dei sindaci e limite risarcitorio introdotto dalla riforma dell’art. 2407 c.c.: esclusa la retroattività
La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in...

La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. In difetto di una espressa previsione legislativa di retroattività, la disciplina sopravvenuta non può incidere su diritti risarcitori già sorti e perfezionatisi sotto il vigore della normativa precedente, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una riduzione ex post della tutela risarcitoria spettante per fatti illeciti già verificatisi.

In presenza di polizze di responsabilità civile strutturate secondo il modello “claims made”, la copertura assicurativa opera nei limiti temporali e oggettivi previsti dal contratto e resta esclusa per le richieste di risarcimento relative ad attività o incarichi non ricompresi nella polizza ovvero cessati al momento della stipulazione della stessa, qualora il testo contrattuale preveda espressamente tale limitazione.

Tribunale di Campobasso, 25 Marzo 2024
Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.

L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.

Tribunale di Milano, 13 Giugno 2025
In Evidenza
Azione ex art. 2409 c.c.: presupposti e limiti in rapporti di gruppo e crisi d’impresa
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.

Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.

Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.

Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.

La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..

Tribunale di Bologna, 28 Gennaio 2025, n. 207/2025
Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla...

Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associate, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato – si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.. A tal fine, costituisce grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento, da parte dell’associante, dei fini a cui la gestione dell’affare è preordinata, ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

Tribunale di Roma, 27 Marzo 2024, n. 5516/2024
Condizioni di ammissibilità dell’opposizione del terzo
In tema di opposizione ordinaria di terzo , il rimedio è esperibile solo dal soggetto che, pur estraneo a tale giudizio, sia titolare, al momento della proposizione dell’opposizione, di un...

In tema di opposizione ordinaria di terzo , il rimedio è esperibile solo dal soggetto che, pur estraneo a tale giudizio, sia titolare, al momento della proposizione dell’opposizione, di un diritto proprio, autonomo ed effettivamente sussistente, giuridicamente incompatibile con il rapporto accertato o costituito dalla sentenza stessa, dalla quale derivi un pregiudizio immediato e diretto.

Ove il diritto fatto valere consista in un credito, questo deve essere certo, non già perché fondato su un precedente giudicato, ma in quanto suscettibile di accertamento, anche in via incidentale, da parte del giudice dell’opposizione sulla base delle prove fornite dall’opponente, gravato del relativo onere, dovendosi intendere in senso restrittivo la nozione di creditore rilevante ai fini dell’opposizione di terzo.

Il diritto del terzo deve porsi in rapporto di incompatibilità giuridica con quello oggetto della sentenza opposta, non essendo sufficiente la mera impossibilità pratica di soddisfare entrambi i diritti.

Tribunale di Bari, 30 Luglio 2024, n. 3555/2024
Prova della simulazione soggettiva nel contratto di cessione di quote
In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta...

In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta sia nelle controversie tra interponente e/o interposto e il terzo, sia nei giudizi che vedano contrapposti tra loro l’interponente e l’interposto.

Laddove oggetto della predetta simulazione sia un contratto di cessione di quote, la prova dell’intento simulatorio tra le parti deve essere fornita mediante il deposito della controdichiarazione scritta attestante l’adesione all’accordo simulatorio del terzo contraente

Tribunale di Bari, 19 Marzo 2025, n. 984/2025
Contratto di associazione in partecipazione: conseguenze del mancato rendiconto annuale
In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli introiti può integrare grave inadempimento dell’associante, anche quando, in ragione...

In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli introiti può integrare grave inadempimento dell’associante, anche quando, in ragione della natura o delle dimensioni dell’impresa, non sussista un obbligo legale di tenuta delle scritture contabili; tuttavia, il mancato rendiconto da parte dell’associante non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, dovendosi valutare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse dell’associato.

Tribunale di Venezia, 16 Giugno 2025, n. 2994/2025
Marchio patronimico e concorrenza sleale per indebito agganciamento
La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come...

La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.

In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.

È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.

Tribunale di Bologna, 23 Febbraio 2024
I criteri di intepretazione della rivendicazione brevettuale a mezzo descrizione ex art. 52 c.p.i.
Ai sensi dell’art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata, fornisce (o offre di fornire), a soggetti non autorizzati, “i...

Ai sensi dell'art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata, fornisce (o offre di fornire), a soggetti non autorizzati, “i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione”.

Le rivendicazioni [brevettuali] vanno interpretate a mezzo della descrizione (articolo 52, comma secondo, c.p.i.).

L'applicazione dei canoni della descrizione, a specificazione della rivendicazione, ha un limite, che risponde al parametro astratto, di politica del diritto: cioè che la “interpretazione della rivendicazione a mezzo descrizione” (comma 2 dell’articolo 52) non deve creare incertezze, cioè occorre che tale disposizione sia intesa “in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (comma terzo dell’articolo 52 cit.).

Il comma terzo vuole evitare che, attraverso inaspettati allargamenti delle rivendicazioni (a mezzo di descrizioni semioticamente non chiare) si creino aloni di incertezza sull’ambito della protezione.

Tribunale di Bari, 8 Aprile 2025, n. 1351/2025
La tutela autorale del software, la tutela dei segreti commerciali e i requisiti per l’accertamento della concorrenza sleale per storno di dipendenti
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità...

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.

L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.

Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.

Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.

In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.

A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

logo