La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l'inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ma può consistere anche in circostanze oggettive sopravvenute, non colpevoli, idonee a compromettere il rapporto fiduciario tra il soggetto incaricato e la società o i presupposti stessi della nomina. Integra un'ipotesi di giusta causa oggettiva [escludendo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2487, comma 4, c.c.] il venire meno del gradimento del principale creditore sulla persona del liquidatore, qualora tale gradimento sia stato originariamente previsto da un accordo di ristrutturazione dei debiti recepito nella delibera di nomina e accettato dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico. In tale fattispecie, il mutamento della titolarità del credito principale costituisce un fatto esterno idoneo a giustificare la sostituzione dell'organo di gestione per ragioni di coerenza con l'assetto di governance definito nell'accordo di ristrutturazione. Ai fini della legittimità della revoca, la sussistenza della giusta causa deve essere accompagnata dall'espressa indicazione della motivazione nella delibera assembleare, senza facoltà di integrazione postuma in sede giudiziale.
Nel caso di impugnazione della delibera assembleare da parte del socio che asserisca di non essere stato convocato, incombe sulla società convenuta l’onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione dell’assemblea al socio attore. Quest’ultimo, invece, è tenuto unicamente ad allegare di non essere stato informato dello svolgimento dell’assemblea. Infatti, alla luce dei principi della prova in materia di responsabilità contrattuale e di prossimità alla fonte di prova, incombe sulla società convenuta l’onere di dimostrare l’avvenuta regolare comunicazione dell’avviso di convocazione, dovendo avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate e gli esiti di queste. Diversamente, il socio, di fatto escluso dall’assemblea, sarebbe onerato di fornire una prova oltremodo difficile e relativa a un fatto negativo.
Pertanto, qualora la società non riesca a dimostrare l'avvenuta comunicazione dell’avviso di convocazione, tale omissione comporta la nullità della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma c.c., in quanto adottata, nei confronti del socio, in assenza assoluta di informazione in riferimento sia all’avvio stesso del procedimento deliberativo sia sui contenuti dell’ordine del giorno dell’assemblea.
In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria che richiami genericamente “qualsiasi controversia” comporta che anche la lite inerente al pagamento del prezzo della quota sociale, oggetto del trasferimento, debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, da svolgersi secondo le modalità indicate nel contratto stesso, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario.
Sebbene la presenza di tale clausola compromissoria non escluda la possibilità di adire il giudice ordinario al fine di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del prezzo della quota sociale, l’eccezione di esistenza della clausola compromissoria promossa dall’ingiunto nel successivo giudizio di opposizione comporta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del procedimento arbitrale e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo precedentemente concesso.
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (dovendosi fare riferimento, in ipotesi, alla” quota societaria”) e non può essere disposto qualora il ricorrente non deduca alcuna controversia di tale natura, limitandosi a lamentare una gestione opaca e personalistica dell'amministratore nonché un pregiudizio derivante da una delibera di esclusione dalla compagine societaria asseritamente illegittima. Le doglianze relative a pregiudizi patrimoniali personali di natura diffamatoria e alla diminuzione del valore della partecipazione societaria per effetto della cattiva gestione dell'amministratore attengono a piani logici distinti e sarebbero semmai riconducibili, in astratto, alla diversa fattispecie del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a garanzia della fruttuosità di future azioni risarcitorie o di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Non è, tuttavia, possibile riqualificare d'ufficio la domanda di sequestro giudiziario in domanda di sequestro conservativo laddove il ricorrente abbia espressamente invocato l'art. 670 c.p.c. e individuato quale oggetto del sequestro la "società" (anziché il patrimonio del resistente).
In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica - contraria all’interesse sociale - il rifiuto ingiustificato del socio-amministratore di prestare il proprio consenso al compimento di atti gestori indispensabili ai fini della conduzione dell’azienda, non già per ragioni oggettive di tutela della società, bensì unicamente in ragione di una mancanza di interesse nella gestione societaria, specie ove tali atti rientrino nella gestione ordinaria (quali ad esempio, il pagamento dei canoni di locazione e il saldo di fatture già emesse), e in considerazione di rapporti tra soci ormai deteriorati da tempo.
Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di opzione è assimilabile a un contratto preliminare. Ne consegue la possibilità di esperire l’azione costitutiva diretta a ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento della parte obbligata. In tale contesto è altresì ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con funzione di conservazione del rapporto contrattuale, al fine di ottenere l’anticipata esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’opzione esercitata, purché sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Tale tutela non può, tuttavia, essere utilizzata per costituire il rapporto negoziale, né per ottenere l’adempimento dell’obbligo di stipulare un contratto privo dei suoi elementi essenziali: non è infatti consentito colmare in sede cautelare, mediante cognizione sommaria, lacune del regolamento contrattuale, specie in presenza di controversie su elementi essenziali quali il prezzo nella compravendita.
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.
Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.
Il discrimen tra storno illegittimo di dipendenti, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie, di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e diritto del lavoratore a perseguire un'occupazione lavorativa più soddisfacente ex art. 35 Cost.), dall'altro, consiste nel travalicamento dei confini della lealtà concorrenziale, laddove questa sia evincibile da indici oggettivi ed esteriorizzati; sicché ben si potrà fare concorrenza, eventualmente anche mediante l'assunzione di ex dipendenti del competitor, esclusa la presenza di patti di non concorrenza, purché essa non si risolva in una condotta emulativa, orientata a collocare fuori mercato l'imprenditore concorrente e ad accaparrarsene indebitamente risorse, spesso costose e conseguite col tempo, attraverso il c.d. “cherry picking” dei dipendenti nevralgici per l'altrui organizzazione imprenditoriale.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie dello storno illecito di dipendenti ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., devono ricorrere elementi oggettivi, costituiti da una rilevante intensità lesiva della condotta posta in essere dallo stornante, indicativi dell'animus nocendi, del quale è certamente necessaria una esteriorizzazione; tale requisito soggettivo viene oggettivizzato mediante l'individuazione di specifici indici, e segnatamente la quantità e la qualità del personale stornato e la posizione rivestita all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà di sostituzione e i metodi impiegati per convincere il dipendente a passare all'impresa concorrente. Nessuno di tali indici assume valenza dirimente, poiché essi debbono essere considerati nella loro globalità e valutati alla stregua delle peculiarità del caso di specie.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.
La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.
In tema di s.r.l. il conferimento dell’unico ramo d’azienda operativo in una società controllata, anche se costituita ad hoc, integra una decisione riservata inderogabilmente ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando comporta la perdita dell’operatività diretta della conferente e si traduce in una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ne consegue che l’atto compiuto dall’amministratore in assenza del previo passaggio deliberativo assembleare non costituisce un mero atto ultra vires, ma è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con conseguente obbligo di restituzione dell’azienda conferita.
L'azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.
Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e proroghe, con inclusione del dies ad quem. Il periodo di sospensione previsto da detta norma deve intendersi esteso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso.
Il bilancio finale deve essere corredato da nota integrativa, in quanto l’art. 2490 c.c. richiama gli artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili OIC 5; la sua mancanza integra causa di nullità del bilancio, costituendo violazione del modello legale, con pregiudizio in re ipsa.
Sono irrilevanti, ai fini dell’impugnazione del bilancio, le doglianze attinenti a condotte di mala gestio anteriori alla liquidazione.