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Sindacabilità della determinazione del rapporto di concambio in caso di fusione
La determinazione del valore effettivo del patrimonio delle società partecipanti alla fusione può essere verificata in sede giudiziale, attraverso una...

La determinazione del valore effettivo del patrimonio delle società partecipanti alla fusione può essere verificata in sede giudiziale, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio mediante la quale il giudice non sostituisce il proprio metodo di valutazione a quello individuato dagli amministratori, ma ne verifica l’attendibilità in termini tecnici con riferimento alle caratteristiche delle società partecipanti all’operazione straordinaria e, conseguentemente, in relazione alla sua incidenza sulla determinazione del rapporto di cambio. Rispetto al valore effettivo dei patrimoni sociali, eventuali differenze nel concambio devono trovare giustificazione adeguata in termini economici.

E’ pertanto ammissibile entro certi limiti il sindacato giurisdizionale, in quanto afferente al controllo di legittimità dell’operato dei soggetti coinvolti nel procedimento di fusione e non incidente su scelte di merito di esclusiva pertinenza dell’organo amministrativo. Il controllo del giudice sull’operato degli amministratori deve essere quindi ristretto nei limiti della ragionevolezza ed adeguatezza dei criteri seguiti ed ai casi in cui il rapporto di cambio sia stato determinato in modo arbitrario e non congruo o sulla base di dati incompleti o inveritieri.

Nel procedimento diretto alla fusione o alla scissione gli amministratori ed i loro esperti effettuano senz’altro delle scelte discrezionali che, tuttavia, devono essere coerenti con i principi di diritto e della buona tecnica (di cui peraltro devono dare conto nella relazione), con strumenti e modalità idonee ad assicurare agli azionisti il diritto all’informazione funzionale all’esercizio del voto. Pertanto, il sindacato giurisdizionale, in quanto diretto a verificare il mancato rispetto dei canoni di ragionevolezza o congruità, non si sostituisce all’operato degli amministratori e ciò, a fortiori, nell’ipotesi prevista dall’art. 2504-quater c.c., ovvero allorquando sia intervenuta l’iscrizione delle delibere e dei relativi atti di fusione o scissione non più modificabili. Talché il sindacato risulta funzionale al solo accertamento di un pregiudizio che sia derivato ai soci da tale operato ed alla liquidazione del medesimo.

Quando la determinazione del rapporto di concambio non soddisfa le regole tecniche della materia o le procedure (ovvero entrambe) che disciplinano i criteri da applicare ai fini della sua congruità giuridica ed economico-patrimoniale, e ciò nonostante l’assemblea ugualmente deliberi di approvare il progetto di fusione, deve essere affermata la responsabilità della società scaturente dall’operazione straordinaria. In tale contesto il presupposto del danno lamentato dai soci di una delle due società partecipanti alla fusione è il fatto che tale società viene sottovalutata rispetto al suo reale valore oppure l’altra è sopravvalutata. L’effetto che ne deriva è identico. Le azioni o le quote che vengono assegnate ai soci della società sottovalutata (o sì correttamente valutata, ma messa in relazione a una società sopravvalutata) rappresentano una partecipazione al capitale della società di nuova costituzione inferiore a quella che sarebbe spettata in conseguenza di una corretta valutazione.

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Sull’invalidità della scissione
Il disposto dell’art. 2504-quater, comma 1, c.c., richiamato con riferimento alle operazioni di scissione dall’art. 2506-ter, comma 5 c.c. –...

Il disposto dell’art. 2504-quater, comma 1, c.c., richiamato con riferimento alle operazioni di scissione dall’art. 2506-ter, comma 5 c.c. - a mente del quale: “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’art. 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può più essere pronunciata”, restando salva unicamente la possibilità per i soci o i terzi danneggiati dall’operazione di ottenere una tutela risarcitoria - impone che, una volta adempiuta l’iscrizione dell’operazione straordinaria nel registro delle imprese, qualsivoglia rimedio diretto a invalidare l’operazione medesima è precluso. L’unico spazio di manovra per i soggetti che si ritengono lesi dall’operazione è compreso, dunque, tra l’assunzione della delibera con cui è stata approvata la fusione o la scissione e l’ultimo adempimento degli oneri di pubblicità; successivamente a tale momento, ai soci o ai terzi che si assumono danneggiati dall’operazione medesima non resta che il diritto al risarcimento dei danni. Tale meccanismo risponde a chiare esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi e di certezza dei traffici giuridici e non soggiace ad eccezioni di sorta. L’iscrizione nel registro delle imprese della scissione costituisce, dunque, una preclusione di carattere assoluto, rendendo inattaccabile l’operazione iscritta.

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Scissione asimmetrica e manifestazione del consenso unanime ex art. 2506, co. 2 c.c. in sede non assembleare
Nella “scissione asimmetrica” – ossia quella in cui ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle...

Nella “scissione asimmetrica” – ossia quella in cui ad alcuni soci non vengono distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa – il consenso unanime richiesto dall’art. 2506, co. 2 c.c. si atteggia a diritto individuale dei soci ad accettare un particolare trasferimento di ricchezza che non rispetta il criterio della proporzionalità dell’assegnazione delle quote fra le varie società coinvolte.

Il consenso unanime condiziona l’efficacia ma non l’assunzione della delibera di approvazione del progetto di scissione asimmetrica, e non configura perciò un “co-elemento procedimentale della delibera”. Non è richiesto alcun quorum unanimistico all’adozione della decisione inerente alla scissione: ciò che è necessario è il consenso individuale del solo socio che subisce il sacrificio della perdita della propria qualità di socio di una delle società risultanti dall’operazione.

Il consenso prestato dal singolo socio, chiamato dunque a manifestarlo uti singulus e non uti socius, serve a realizzare la sua estromissione da una o più delle società partecipanti alla scissione, e potrebbe essere manifestato anche in sede non assembleare, purché in tempi, modalità e forme compatibili con la certezza degli effetti dell’operazione, anche a tutela dei terzi. La pacifica manifestazione del consenso all’operazione di scissione del socio in sede di accettazione della proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. non consente quindi più al medesimo di ritornare sui propri passi, al fine dilatorio di bloccare la riorganizzazione degli assetti societari.

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Invalidità dell’atto di fusione e inesistenza della delibera assembleare
La determinazione del giudice competente dev’essere compiuta con riferimento al petitum e alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni...

La determinazione del giudice competente dev’essere compiuta con riferimento al petitum e alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono evidente che la prospettazione dell’attore costituisce mero artificio verbale, tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale. Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la causa, pronunziarsi sul fondamento delle domande ed eccezioni, senza essere vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti. Non vi è dubbio che le impugnazioni delle delibere assembleari rientrino nella competenza del Tribunale delle Imprese, così come non v’è dubbio che l’impugnazione della parte straordinaria relativa alla fusione e il conseguente accertamento del credito vadano trattate innanzi al medesimo Tribunale adito, sussistendo ragioni di connessione oggettiva con l’originaria impugnazione.

Nell'ambito di un'azione di impugnazione della delibera straordinaria di approvazione del progetto di fusione, ove nelle more tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza di comparizione delle parti intervenga l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione, viene meno l'interesse ad agire di parte attrice in relazione all'impugnazione della delibera medesima in ragione del disposto dell’art. 2504 quater, che prevede l’impossibilità di dichiarare l’invalidità o l’inefficacia della fusione, e degli atti presupposti, ove l’atto di fusione sia stato rogato e iscritto.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

L'inesistenza della delibera assembleare di società di capitali ricorre quando manca alcuno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società, determinandosi così una fattispecie apparente, non sussumibile nella categoria giuridica delle deliberazioni assembleari. Dopo la riforma del 2003 sono, infatti, state ampliate le ipotesi di nullità e di annullabilità delle delibere proprio al fine di oscurare il dilagante fenomeno della categoria, di derivazione dottrinale e giurisprudenziale, delle delibere inesistenti e ciò anche in ragione del principio di tassatività delle cause di invalidità.

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Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora...

Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante  derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.

Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.

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Scissione societaria e patti connessi
Il patto di opzione di vendita previsto in un accordo contrattuale in stretta connessione con un’operazione di scissione deve ritenersi...

Il patto di opzione di vendita previsto in un accordo contrattuale in stretta connessione con un'operazione di scissione deve ritenersi venuto meno per fatti concludenti se non risulti più riprodotto né nel progetto di scissione, né nell'atto di scissione definitivo, né nei verbali assembleari di approvazione dell'operazione.

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Debiti della società scissa esistenti alla data di scissione non soddisfatti dalla società cui fanno carico
In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all’operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società...

In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all'operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società scissa, al fine di evitare un nocumento alle ragioni dei creditori della società scissa, anche la società beneficiaria della scissione nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato. (altro…)

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Fusione per incorporazione in danno ai creditori
Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che...

Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che tale fusione è stata compiuta in suo danno (sì da confondere il patrimonio della società posto a garanzia del suo credito con quello incapiente della incorporante), data la natura aquiliana della domanda, è onere del creditore attore dimostrare - sia pur in via presuntiva - tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell’intero credito).
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Applicabilità dell’art. 184 l. fall. e dell’art. 2506-quater c.c. nell’ambito di una scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo
L’art. 184 l. fall. che prevede, da un lato, l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori e, dall’altro, la...

L'art. 184 l. fall. che prevede, da un lato, l'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori e, dall'altro, la salvezza dei diritti dei creditori (senza alcun limite) nei confronti dei coobligati e fideiussori, non è applicabile  in relazione ad una società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo. Ciò in quanto "i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso" richiamati dall'art. 184, primo comma, secondo periodo, l. fall. sono soltanto quelli anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (oggi alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 l. fall.), con la conseguenza che non può rientrare in tale categoria la società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione, non essendo essa neppure esistente in epoca anteriore alla procedura concordataria.

Il piano di concordato che preveda, per la sua attuazione, l'esecuzione di una operazione di scissione, può legittimamente determinare quale delle società coinvolte nella scissione sia tenuta - in via esclusiva - a provvedere al soddisfacimento di una data classe di creditori. E va da sè che l'approvazione, da parte dei creditori, del piano concordatario renda quella determinazione "intangibile" con conseguente esclusione dell'applicazione, alla fattispecie, della regola ordinaria della responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nell'operazione straordinaria ai sensi dell'art. 2506-quater c.c.

Tuttavia, ove il concordato preventivo venga dichiarato risolto, tornano ad applicarsi le regole societarie ordinarie e, dunque, non potendo predicarsi una qualche forma di invalidazione dell'operazione di scissione e la conseguente "riunificazione" dei patrimoni oramai definitivamente assegnati alle singole beneficiarie (stante il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione di cui all'art. 2504-quater c.c. richiamato dall'art. 2506-ter, u.c., c.c.), anche la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione.

 

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Fusione per incorporazione: validità delle obbligazioni perpetue a favore di terzo assunte dall’incorporante e possibilità di recesso unilaterale
L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di...

L’obbligazione perpetua assunta dall’incorporante/promittente in occasione di un’operazione di fusione per incorporazione, consistente nel pagamento in favore del terzo di una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, è inquadrabile nello schema giuridico-negoziale proprio del contratto a favore di terzo a norma dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace ove confacente e satisfattiva rispetto agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente. Tale obbligazione non è definibile come atto di liberalità e individua la propria causa nelle ragioni e valutazioni, economico-finanziarie, sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante e che, ab origine, ne avevano verosimilmente giustificato e reso legittima la perpetua imposizione ed assunzione, assicurando, in tal modo, validità a detto impegno perpetuo anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema, rispettivamente, di rendita perpetua “tipica” e di rendita perpetua “atipica"; ne consegue che, trattandosi di impegno nascente da contratto, l’obbligata non potrà liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà (recesso ex uno latere), trattandosi di facoltà non prevista, per quei casi, né dal legislatore, né dagli stessi contraenti, bensì solamente ai sensi dell’art. 1372 c.c. in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.

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Opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea
L’opposizione dei creditori alla trasformazione ex art. 2500 novies c.c., in deroga alla previsione generale di cui all’art. 2500 comma...

L’opposizione dei creditori alla trasformazione ex art. 2500 novies c.c., in deroga alla previsione generale di cui all’art. 2500 comma 3 c.c., differisce gli effetti della trasformazione eterogenea al decorrere dei 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti. Pertanto, la delibera di trasformazione è sottoposta alla condizione sospensiva della mancata opposizione da parte dei creditori. L’effetto sospensivo originato dalla presentazione dell’opposizione dei creditori non si produce laddove consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
La ratio del rimedio dell’opposizione dei creditori deve essere interpretata alla luce della natura prettamente modificativa della trasformazione, che non realizza alcun effetto novativo né di successione tra enti. Se quindi la trasformazione per il principio di continuità dei rapporti giuridici come enucleato nell’art. 2498 c.c. consente la continuazione dell’originaria attività dell’ente, con il medesimo patrimonio, ne consegue che il pregiudizio dedotto dal ceto creditorio va provato sulla base di un concreto pericolo di pregiudizio delle proprie ragioni sulla base di circostanze specifiche adeguatamente comprovate, non potendosi genericamente dolere dell’adozione di un modello societario più debole sotto il profilo della conservazione del patrimonio oppure per la perdita di un regime di responsabilità più vantaggioso per i creditori. Il fondamento dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. deve quindi essere ravvisato nella esigenza di conservazione della consistenza della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società trasformanda.  Non vi è dubbio che il creditore possa lamentare una riduzione delle legittime aspettative di soddisfazione delle sue ragioni a causa del mutamento delle regole di governo e amministrazione o di salvaguardia del patrimonio della forma organizzativa di arrivo rispetto a quella rivestita dall’ente al momento della concessione del credito.

Il riconoscimento della trasformazione eterogenea come modificazione del contratto sociale consistente nel passaggio da un tipo ad un altro sancisce il definitivo superamento del limite dell’omogeneità causale ostativo alla trasformazione di enti non societari, liberalizzando il cd. mutamento “di scopo o di ente” idoneo a consentire ad organizzazioni che non hanno causa societaria a trasformarsi in società e viceversa.

La peculiarità della novella legislativa è stata quella di legittimare l’ampliamento della regola della continuità dei rapporti giuridici oltre il campo strettamente societario, superando consolidate posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto.

Se allora la trasformazione realizza unicamente un mutamento della componente strutturale della fattispecie (societaria o meno) che può determinare anche un cambiamento dello scopo (da mutualistico a lucrativo, o da lucrativo a non lucrativo, a seconda dei casi), il pregiudizio patrimoniale dedotto dai creditori opponenti non può essere incentrato nel mero mutamento della disciplina conseguente alla trasformazione, dovendosi accertare se effettivamente la modifica delle regole di governo incida sulla garanzia patrimoniale del debitore.

Infatti, fermo restando che l’opposizione ha natura contenziosa dando origine, come nel caso in esame, ad un processo di cognizione nel quale occorre valutare la fondatezza dell’atto oppositivo, la legittimazione all’opposizione deve essere riconosciuta in caso di pericolo di pregiudizio, che deve essere motivato e valutato nel caso concreto, senza bisogno di provare che dalla trasformazione conseguirà un danno effettivo al creditore.

Il secondo comma dell’art. 2500 novies c.c., infine, con l’esplicito richiamo all’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. come riformato, prevede che il tribunale possa rimuovere l’impedimento alla piena efficacia della trasformazione qualora ritenga che non sia fondato il “pericolo di pregiudizio” o rilevi che sia stata prestata idonea garanzia.

 

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Sui limiti alla proposizione di domande riconvenzionali da parte del ricorrente per decreto ingiuntivo e sulla responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione per i crediti rimasti insoddisfatti
Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all’esito dell’introduzione del giudizio di opposizione il...

Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all'esito dell'introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non può proporre domande riconvenzionali, con l'unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall'opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto ( in aderenza con Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128 ).

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l'opposto non può dunque avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la (eventuale) proposizione di una reconventio reconventionis, che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" ( in aderenza con Cass., 25/2/2019, n. 5415 ).

L'art 2506 quater comma 3 c.c. subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura bensì sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.

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