Ai sensi dell’art. 2473, comma 3°, c.c. il Tribunale provvede sulle spese relative all’esperto, determinando a carico di quale parte devono essere sopportate. Deve invece ritenersi che non rientri tra i poteri del Tribunale la liquidazione delle spese, quale compenso dell’opera professionale svolta per la determinazione del valore della quota oggetto di recesso del socio, non essendo l’esperto né un consulente tecnico, né un ausiliario del giudice.