3 Dicembre 2019

Compravendita di partecipazioni: può essere domandata l’esecuzione giudiziale anche se il prezzo non è stato ancora determinato

È ammissibile la domanda di esecuzione in via giudiziale ex art. 2932 c.c. dell’impegno contrattuale ad acquistare una partecipazione sociale, anche quando sia preceduta dal completamento per via di eterointegrazione dell’accordo. Tale è il caso in cui prima dell’esecuzione sia necessario determinare il prezzo mediante l’intervento di un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c., come previsto dalle parti nel testo del contratto.

Per la determinazione del prezzo di cessione, qualora le parti si siano affidate all’equo apprezzamento di un soggetto senza individuarlo specificamente, il giudice ha un potere-dovere di sostituirsi all’arbitratore che gli deriva dal disposto dell’art. 1349, comma 1, c.c. Ciò dimostra la sostanziale fungibilità delle due figure, in ragione sia dell’obiettività e tendenziale invarianza dei criteri che il giudice – come l’arbitratore terzo – deve seguire.

Di fronte al rifiuto di eseguire il contratto ponendo ostacoli alla nomina del terzo incaricato della determinazione del prezzo della compravendita, l’ordinamento può in linea teorica riconoscere alla parte non inadempiente soltanto i rimedi sinallagmatici, quali la risoluzione del contratto per inadempimento, o il risarcimento del danno. In aggiunta a questi – però – la parte interessata può sottoporre alla cognizione del giudice un’unica controversia incentrata su tre profili: validità della clausola di arbitraggio; determinazione della prestazione (prezzo); adempimento del complessivo contratto. In questa ultima ipotesi, giacché manca la determinazione del terzo arbitratore, alla stessa deve provvedere il giudice in luogo del terzo ai sensi dell’art. 1349 comma 1 c.c.

In tale fattispecie, il principio di economia processuale svolge un ruolo evidente, consentendo all’attore di concentrare in unico giudizio la cognizione e risoluzione della controversia anziché obbligarlo a frazionare artificiosamente una controversia in più cause. Del resto il principio di economia processuale ha ricevuto nuova linfa dalla copertura costituzionale offertagli del novellato art. 111, comma 2, della Costituzione, seguendo il quale (in uno con l’art. 24 Cost.) l’ordinamento è tenuto ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti entro una ragionevole durata.

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Pier Paolo Picarelli

Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)

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