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Delibera negativa e abuso o eccesso di potere

Deve ritenersi senz’altro ammissibile l’impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l’impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata.

Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 2, rileva il solo conflitto tra l’interesse della società e quello perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l’adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale. Il conflitto di interessi, in particolare, è un vizio rilevante per l’annullamento di una delibera assembleare solo qualora la scelta del voto sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno della società.

L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società e costituisca una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’attore, in questo caso, ha l’onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio fraudolento del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi.

Holding di fatto di tipo personale

la Holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato, corrispondente all’interesse della Holding.
L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d’imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un’autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria.
In quest’ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l’holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest’ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell’imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l’attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell’opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall’holder disvelino un’economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. Trattandosi di società occulta, l’esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette; la presenza dei soci della Holding di fatto, con funzione di gestione, nelle medesime società; la identità dell’oggetto sociale tra le società del gruppo; l’esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale; finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo.

9 Giugno 2025

Compenso del sindaco unico e compensazione

E’ legittima la compensazione tra il credito del sindaco unico al compenso ed il credito della società derivante dal godimento del sindaco di un bene aziendale. Tale accordo, pur non potendo modificare né sostituire quanto stabilito dall’assemblea dei soci in merito al compenso dovuto, può tuttavia incidere sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto al sindaco.

Nullità del bilancio di esercizio di una s.r.l. per mancanza di veridicità

Le appostazioni inserite nel bilancio di esercizio di una s.r.l. devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, come previsto dall’art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’articolo 2478 bis c.c.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime [nella fattispecie, la mancanza di veridicità di un credito], che comportino una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l’ha approvato.

Diritti di controllo, ispezione e informazione del socio amministratore

Il socio amministratore ha pregnanti diritti di ispezione e informazione, che trovano il loro fondamento nell’esercizio dell’attività gestoria a seguito dell’assunzione della carica di amministratore, che costituisce fonte di diritti ma anche di doveri, tra i quali va annoverato anche il diritto ed il dovere di agire informato a tutela dell’interesse non solo individuale come socio ma anche dell’interesse sociale.

Il diritto di informativa ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato e/o ostacolato, non potendo altrimenti l’amministratore adempiere con diligenza al proprio incarico gestorio. Il diritto di controllo del socio non ha ad oggetto solamente i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti riguardanti singoli affari, ossia tutta la documentazione non solo amministrativo-contabile, ma anche commerciale, non residuando spazio per interpretazioni restrittive.
A maggior ragione, la società non può opporre limiti alla consultazione al socio che sia anche amministratore.

Abuso di maggioranza e mancata nomina del socio di srl come amministratore

L’abuso di maggioranza costituisce violazione dei doveri contrattuali, che nascono dal contratto di società e, pertanto,  la lesione del socio minoritario, per essere rilevante, deve attenere, in via di principio, al suo diritto partecipativo, cioè al medesimo diritto che entra in gioco nel contratto sociale [nella specie il socio di minoranza contestava di non essere stato nominato amministratore, come invece costantemente avvenuto in passato].

La valutazione delle componenti di un marchio complesso deve essere globale e sintetica e tener conto del c.d. cuore del marchio.

Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile e si distingue dal c.d. marchio di insieme i cui elementi costitutivi, isolatamente considerati, non godono di tale capacità distintiva. La comparazione tra due marchi complessi non può essere operata mediante raffronto della sola componente figurativa o della sola componente denominativa, ma richiede una valutazione sintetica e globale di ciascuna di esse.

Nei casi in cui l’impressione generale del pubblico di riferimento viene influenzata esclusivamente da una o più componenti, qualora tutte le altre parti del marchio assumano una rilevanza trascurabile, la valutazione di somiglianza potrà vertere solo su quegli elementi che sono considerati suscettibili di rimanere impressi nella memoria del pubblico di riferimento. Le valutazioni di confondibilità che hanno ad oggetto i marchi complessi non possono cioè prescindere dall’esame del c.d. cuore del marchio, ossia su quell’elemento su cui si fonda l’originalità del marchio.

Quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo, non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo.

Abuso dell’esclusione del socio di società di persone da parte dei soci maggioritari

Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il socio minoritario degli utili, e dopo avere agito contro di lui esecutivamente in proprio, si avvalgano di una mera facoltà statutaria che fa perno sul pignoramento della quota per escludere detto socio dalla compagine.

L’esclusione del socio non è impedita dalla situazione di scioglimento della società.

Natura ed onere probatorio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 146 l. fall.

L’azione sociale di responsabilità ex art. 146 l. fall. ha natura contrattuale, sicché il curatore può limitarsi a dimostrare la qualità di amministratore del soggetto convenuto e allegare specificamente l’inadempimento agli obblighi di diligenza, mentre grava sull’amministratore l’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi gestori.

18 Marzo 2025

Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti

Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non rispettato alla scadenza – per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.