28 Dicembre 2017

Credito sub iudice e esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il conferimento di immobili in una società di capitali

La circostanza che l’azione revocatoria non abbia scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tenda unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore a qualunque creditore, e quindi anche a quello meramente eventuale, comporta che il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. possa essere utilmente esperito anche per la tutela di crediti litigiosi o contestati, ed, addirittura, di mere aspettative di credito prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Il rimedio dell’art. 2901 c.c. è esperibile anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento. Invero il negozio di conferimento di beni in natura – tanto se posto in essere in esecuzione dell’obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale – deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.

In tema di azione revocatoria, per la sussistenza del cd. eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore.

Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a “capitale di rischio”.

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