17 Ottobre 2018

Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva

Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante  derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.

Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.

La scissione societaria parziale, di cui all’articolo 2506, I comma, c.c., costituisce operazione di mera riorganizzazione formale attraverso cui la società assume una diversa articolazione ed il cui effetto primario consiste nella costituzione di un nuovo ente. L’ulteriore effetto, ovvero la assegnazione di un patrimonio alla società risultante dalla scissione, rappresenta unicamente la necessaria conseguenza della modificazione strutturale, senza tuttavia comportare alcun fenomeno di natura traslativa/successoria, ma solo una diversa distribuzione del patrimonio societario.

Ai sensi dell’art. 2506 quater c.c., del debito della società scissa deve rispondere solidalmente anche la società beneficiaria, sia pure nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato. Pertanto per dimostrare il danno da mancata soddisfazione del proprio credito nei confronti della società beneficiaria, il creditore agente deve dimostrare che di aver  infruttuosamente invocato la responsabilità della società scissa, e che l’effettivo valore del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria sia insufficiente alla soddisfazione del credito.

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Pier Paolo Picarelli

Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)

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