8 Febbraio 2018

Onere della prova nell’azione di responsabilità per violazioni ex art. 2485 c.c. Valore probatorio della relazione ex art. 33 L. Fall. Revoca della delibera di “versamento in conto capitale”

Il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per omesso accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e della conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi (vedi Cass., n. 22911/2010; n. 17033/2008; n. 3694/2007).

 

Le opinioni e valutazioni del curatore fallimentare contenute nella relazione redatta ai sensi dell’articolo 33, legge fall. non hanno efficacia probatoria nell’ambito del giudizio in cui lo stesso curatore è parte (vedi C. App. Ancona, 20 gennaio 2011).

I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima, nel quale vanno iscritti tra le “altre riserve”. Qualora detti versamenti senza obbligo di restituzione vengano effettuati senza una specifica finalità, si è in presenza di un cd. “versamento a fondo perduto” o “versamento in conto capitale”, fattispecie che si qualifica come un’elargizione atipica, poiché la stessa non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione) né causa donandi (mancando, invece, due elementi essenziali del contratto di donazione, quali l’animus e la forma). La revoca della precedente deliberazione dei soci recante l’intenzione (poi non realizzata) di questi ultimi di effettuare “versamenti in conto capitale” appare senz’altro legittima, non apparendo tale intenzione coercibile, in difetto di un eventuale specifico obbligo giuridico assunto espressamente dai soci ad effettuare il versamento.

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Stefano Castoldi

Stefano Castoldi

Avvocato | Corporate Litigation | LL.M. Candidate at Columbia Law School

Avvocato in Milano, attualmente frequentante l'LL.M. presso la Columbia University (New York). Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di contenziosi commerciali e societari.(continua)

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