9 Ottobre 2019

Poteri del liquidatore ed esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori

In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società. Atteso ciò e considerata la rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., non è condivisibile l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta dall’amministratore convenuto, fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di società per azioni, di cui va esclusa l’applicabilità analogica alle società a responsabilità limitata.

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Niccolò Tamburini

Niccolò Tamburini

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Firenze con tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "Le soluzioni negoziali alla crisi di impresa: gli accordi di ristrutturazione...(continua)

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