Prelazione statutaria, cessione di azioni e responsabilità dell’amministratore

Se pure il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali ha efficacia reale, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente, il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione non può limitarsi a dimostrare in giudizio l’esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione.

Nella cessione di azioni, la violazione da parte del socio amministratore cedente di un contratto in capo alla società che prevede l’obbligo di informare preventivamente la controparte di ogni modifica degli assetti proprietari e di non effettuare alcuna modifica senza il consenso di quest’ultima non comporta alcun danno ristorabile, atteso che la cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Presupposto dell’azione di responsabilità, che ha natura contrattuale, è costituito dal fatto la condotta dell’amministratore abbia cagionato un danno effettivo alla società.

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