6 Settembre 2018

Principio di tipicità delle ipotesi di recesso del socio da società cooperativa

La norma dell’art. 2516 c.c., che prescrive che nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, è volta ad evitare discriminazioni nell’attuazione del rapporto mutualistico e trova applicazione anche nella fase di cessazione del rapporto.

Il socio escluso o receduto da società cooperativa non può più usufruire del vantaggio mutualistico in quanto, qualora si consentisse al socio di perseguire integralmente il proprio vantaggio mutualistico e, successivamente, di sottrarsi alla partecipazione alle spese della cooperativa – pur non essendo stato ancora realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci – si violerebbe il principio della parità di trattamento tra i soci. Risponde, invece, a tale principio l’obbligo del socio di partecipare alle spese sino a quando tutti i soci abbiano realizzato in ugual misura lo scopo mutualistico. Sicché, una volta che il cooperatore abbia ottenuto il vantaggio mutualistico, il rapporto con la cooperativa potrà sciogliersi solo al momento dello scioglimento della stessa,  a seguito del conseguimento del vantaggio mutualistico da parte di tutti i soci e della definizione di tutti i rapporti pendenti.

Eventuali inadempimenti della cooperativa non possono costituire – in assenza di specifica clausola statutaria – motivi di recesso da parte del socio, in quanto il principio di tipicità della cause di recesso previsto dall’art. 2532 c.c. esclude l’applicazione alle cooperative del recesso per “giusta causa” previsto in tema di società di persone dall’art. 2285 c.c.

La perdita in capo al socio dei requisiti mutualistici di partecipazione non costituisce giusta causa legittimante il recesso in assenza di esplicita previsione statutaria, in quanto il socio non può addurre quale motivo legittimante il recesso, avvantaggiandosene, una circostanza da egli stesso volontariamente cagionata.

 

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Luigi Pecorella

Luigi Pecorella

LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)

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