Responsabilità del liquidatore

La responsabilità del liquidatore ex artt. 2476, 2489, 2491 e 2495 c.c. per l’attività di liquidazione del patrimonio sociale ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che grava sui creditori agenti in giudizio l’onere di dimostrare tutti i presupposti di tale responsabilità e precisamente l’esistenza del credito (o la sua conoscibilità secondo la diligenza richiesta), l’inadempimento da parte della società, la natura dolosa o colposa della condotta del liquidatore ed il nesso di causalità tra questa e il danno, dato dal mancato soddisfacimento del credito. In particolare, il creditore sociale rimasto insoddisfatto ha l’onere di provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, sia stata distribuita ai soci o ai creditori (in violazione della par condicio creditorum), oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

I vizi redazionali attinenti al bilancio di liquidazione non sono sufficienti, in quanto tali, a fondare la responsabilità dell’organo liquidatorio; è ulteriormente necessario dimostrare che tali comportamenti hanno impedito la corretta ripartizione di attività sociali tra i creditori. Quanto alla condotta colposa,  i liquidatori sono tenuti ad adempiere i propri doveri “con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. La sussistenza di una condotta colposa è astrattamente ravvisabile anche in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili utilizzando la normale diligenza; tuttavia, l’individuazione di una condotta colposa non è sufficiente a determinare la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti: a tal fine, è infatti necessario che il mancato soddisfacimento del credito sia eziologicamente riconducibile al liquidatore, il che si verifica qualora il creditore dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata, invece, distribuita ai soci o agli altri creditori di grado almeno pari al proprio, oppure, in mancanza di qualsiasi attivo, l’imputabilità di tale circostanza alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

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