Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. cessato dalla carica

Presupposto necessario per la sussistenza della responsabilità ex art 2476 c.c. è la qualità di amministratore. Tale responsabilità viene pertanto meno una volta cessata la qualifica di amministratore.
Non sussiste responsabilità dell’amministratore per danni conseguenti all’esecuzione di un rapporto lavorativo con terzi, qualora tale contratto sia stato ratificato – anche tacitamente – dalla società (che ne aveva conoscenza, anche presunta).
Non è ammissibile la domanda di risarcimento danni, azionata nei confronti dell’amministratore, qualora la società abbia sottoscritto una transazione con terzi che preveda l’assenza di danni in capo alla medesima in relazione ad un contratto di lavoro stipulato dall’amministratore.

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