Responsabilità solidale dei membri del consiglio di amministrazione

In tema di responsabilità dell’organo amministrativo, qualora l’amministrazione di un ente sia affidata ad un organo collegiale i cui componenti siano sprovvisti di specifiche deleghe, non trovano applicazione, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, le condizioni e le limitazioni stabilite dall’art. 2392 c.c.

Tutti i componenti dell’organo amministrativo sono tenuti, in forza dei doveri inerenti alla carica rivestita, a preservare l’integrità del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità solidale tra tutti i componenti dell’organo amministrativo in caso di inosservanza ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto.

Nei rapporti interni, in mancanza di altri parametri ragionevolmente applicabili, la responsabilità dovrà essere ripartita in parti uguali secondo il criterio presuntivo di cui all’art. 1298 c.c.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Matteo Santellani

Matteo Santellani

Avvocato - Associate

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona, svolgo la mia attività professionale tra Verona e Milano presso lo studio associato Unistudio Legal&Tax. Mi occupo di diritto societario e commerciale, anche...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code