5 Novembre 2015

Revoca di amministratore di fatto e strumentalità tra domanda cautelare e domanda di merito

La figura dell’amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto -non formalmente investito della carica- si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell’amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori “di diritto”. E’ amministratore di fatto chi, senza valido titolo -p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri- gestisce, da solo o anche con l’amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Non è configurabile un provvedimento di revoca nei confronti di un amministratore di fatto.

L’amministratore di diritto di una società ha l’obbligo di impedire che altri si ingeriscano nella vita societaria e non può esimersi da responsabilità per le eventuali irregolarità commesse da parte di colui che si è ingerito.

Nella s.r.l. la società è litisconsorte necessario nei giudizi di responsabilità esercitati dal singolo socio nei confronti degli amministratori.

Nelle domande cautelari ante causam la domanda proposta in via d’urgenza deve configurarsi idonea ad assicurare la fruttuosità non di una qualsivoglia domanda di merito astrattamente prospettata dal ricorrente, ma della domanda concretamente ed effettivamente già avanzata nel giudizio di merito cui accede. Appare carente il requisito di strumentalità tra la domanda cautelare di sequestro conservativo e la domanda di merito limitata alla condanna generica.

Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta.

 

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Paolo F. Mondini

Paolo F. Mondini

Fondatore e Responsabile scientifico

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)

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