17 Gennaio 2017

Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese

Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1467 c.c., richiede la sussistenza di due necessari requisiti: a) da un lato, un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto; b) dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrino nell’ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni, mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.  Ne consegue che la parte che voglia esperire tale rimedio deve indicare in maniera puntuale, nonché provare rigorosamente, il fatto la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni dello scambio negoziale, originariamente convenute tra le parti, oltre che la riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili [nel caso di specie non è stata ritenuta una circostanza straordinaria ed imprevedibile il fatto che l’azienda ceduta, ab origine, non avesse la redditività promessa, assicurando ricavi giornalieri di gran lunga inferiori rispetto a quelli indicati dalla parte cedente nel corso delle trattative].

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Marco Verbano

Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)

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