Violazione del divieto di immistione ed esclusione dell’accomandante per inadempimento degli obblighi di conferimento.

Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell’impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.

L’art. 2320 c.c., nel prevedere l’assunzione di responsabilità solidale e illimitata per il socio accomandante che abbia violato il divieto di immistione nella gestione sociale al pari del socio accomandatario, fa espresso riferimento alle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi, non sancendone una estensione anche ai rapporti interni alla stessa.

È nulla la clausola statutaria che nei rapporti interni fra i soci preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito, stante il carattere essenziale che la differenziazione del regime di partecipazione alle perdite fra le due categorie di soci assume ai fini della configurabilità del tipo s.a.s.

Una volta annullata la delibera di esclusione di un socio da una società, deve ritenersi gravante sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima esclusione, l’onere di provare l’esistenza del danno, né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa.

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Marco Verbano

Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)

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