28 Giugno 2016

Natura giuridica della sottoscrizione dell’aumento di capitale. Srl.

La deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, essendo altresì necessario il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato, che non coincide ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea.

 

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l’obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare.

 

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Del resto, la necessaria contestualità del versamento (prevista dall’art. 2439 c.c.) non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio o del terzo (se consentito) e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto.

 

La natura consensuale del contratto di sottoscrizione si ricava, altresì, dall’art. 2444 c.c., in base al quale gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione, l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito, ciò confermando che il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione (e quindi al momento della manifestazione del consenso e non al momento del versamento del 25% della quota sottoscritta) .

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