11 Dicembre 2020

Assenza di delibera assembleare di promozione dell’azione di responsabilità e difetto di rappresentanza processuale

La S.r.l. che intenda promuovere azione di responsabilità ha l’onere di assumere decisione assembleare e produrla in atti entro i termini preclusivi, vertendosi in caso contrario in ipotesi di difetto di rappresentanza processuale.

In tema di difetto di rappresentanza processuale, l’ipotesi in cui sia il giudice a rilevare d’ufficio tale difetto deve scindersi da quella in cui il vizio venga eccepito da una parte. Nel primo caso, infatti, il giudice che rilevi d’ufficio un difetto di rappresentanza processuale deve promuoverne la sanatoria assegnando alla parte, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale; invece, nel diverso caso in cui il medesimo difetto sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l’opportuna documentazione va prodotta immediatamente, senza necessità di assegnare un termine – salvo che lo stesso non sia stato motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice –, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire.

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