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Tribunale di Milano


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9 Giugno 2025

Compenso del sindaco unico e compensazione

E’ legittima la compensazione tra il credito del sindaco unico al compenso ed il credito della società derivante dal godimento del sindaco di un bene aziendale. Tale accordo, pur non potendo modificare né sostituire quanto stabilito dall’assemblea dei soci in merito al compenso dovuto, può tuttavia incidere sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto al sindaco.

18 Marzo 2025

Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti

Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non rispettato alla scadenza – per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.

27 Febbraio 2025

Inutilizzabilità del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 a contratti autonomi di garanzia

La decisione della Banca d’Italia n. 55 del 2005 non è utilizzabile come prova privilegiata con riferimento a garanzie che siano qualificate come contratti autonomi di garanzia, ponendosi al di fuori del perimetro oggettivo dell’accertamento effettuato dall’Autorità.

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo. L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale; tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario

26 Febbraio 2025

Clausola penale e caparra confirmatoria nel contratto preliminare per la compravendita di quote sociali

In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola penale, sia una caparra confirmatoria, avente ad oggetto lo stesso importo.

Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria – da un lato – e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno – dall’altro – la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

 

14 Febbraio 2025

Ancora in tema di invalidità di fideiussioni omnibus

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990, consiste, di regola, nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza.

È a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al Giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parte di esse, si estende, pertanto, all’intero contratto (o a tutta la clausola), solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che il contraente non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

Il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.

13 Febbraio 2025

Nullità dell’atto di citazione e concorrenza sleale per mezzo dello storno di dipendenti

La nullità dell’atto di citazione si produce, a norma dell’art. 164, comma 4, c.c.p., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nel valutare la conformità dell’atto al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all’esito della predetta valutazione, l’oggetto risulti assolutamente incerto. Quest’ultimo elemento deve tuttavia essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda; ragione che risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d’incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa).

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente; il proposito supposto, quindi, deve essere quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa. Un tale orientamento si spiega con l’esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), sicché la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

L’art. 2598, n. 3, c.c., cui è riconducibile la fattispecie dello storno dei dipendenti, non richiede né il dolo né la colpa, essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell’illecito la sola condotta materiale consistente nel compimento di atti non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.

La condotta dell’impresa accusata di storno viene considerata illecita ove si risolva nell’appropriazione di risorse umane altrui:
a) in violazione della disciplina giuslavoristica e degli altri diritti assoluti del concorrente (come la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);
b) con modalità potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell’imprenditore che subisce lo storno e che viene colpito nella sua capacità competitiva; e ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro e i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
c) con modalità non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili ed aventi un effetto di shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno, onde lo sviamento è da ritenersi illecito ogni qualvolta il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto.

12 Febbraio 2025

Domanda di riduzione del sequestro giudiziario e di sostituzione dei beni sequestrati in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono trovare accoglimento le domande di riduzione del sequestro e di sostituzione dei beni sequestrati con altri, essendo proprio i beni oggetto di sequestro quelli sulla cui proprietà vi è contenzioso ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.

29 Gennaio 2025

Mancata ottemperanza ad ordinanza cautelare e nomina di amministratore giudiziario ad acta ex art. 2409 c.c.

Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.

L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.

27 Gennaio 2025

Cause di esclusione del socio di S.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari

L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta, ma in quest’ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la “sanzione” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla.