Alcune questioni in materia di invalidità di assemblea di srl per mancata convocazione e mancato raggiungimento dei quorum

Quando si agisce in giudizio per l’invalidità di una delibera assembleare derivante da mancata convocazione del socio o da assoluta assenza di informazioni sui punti posti all’o.d.g., non è necessario assolvere all’onere di provare il vizio invocato nel caso di specie, trattandosi di fatto meramente negativo. Al contrario, grava sulla società convenuta (in persona dei suoi amministratori) l’onere di dare prova di aver effettuato (e documentato) nei tempi di legge e statuto tutte le dovute comunicazioni e convocazioni nei confronti della compagine sociale.

Si considera dimostrata in giudizio la validità di una convocazione assembleare effettuata dal socio ai sensi dell’art. 2479 c.c., quando quest’ultimo riesca a documentare non solo l’invio agli altri soci e all’organo amministrativo dell’avviso di convocazione , ma anche il suo ricevimento.

Risulta invalida la delibera di assemblea di s.r.l. approvata dai soci che rappresentano solo il 50% del capitale sociale e non anche «più della metà» del capitale stesso.

Si ritiene ammissibile la domanda di accertamento della causa di scioglimento in sede contenziosa (e non solo in sede di volontaria giurisdizione), potendo sussistere, in tal caso, un interesse giuridicamente protetto a conseguire una pronuncia suscettibile di giudicato (Cass. 11/5070).

Un eventuale dissidio tra soci sorto (e accertato) con riferimento a un breve lasso di tempo, non può assurgere a causa di scioglimento della società, atteso che l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce causa di scioglimento solo quando è irreversibile.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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