Alla revoca delle deleghe all’amministratore si applica la disciplina generale sulla revoca

La revoca delle deleghe da parte del consiglio di amministrazione nei confronti dell’amministratore delegato è soggetta alla stessa disciplina prevista per la revoca dell’amministratore. Si riscontra, infatti, una  medesima ratio sottostante alle due fattispecie, e pertanto è giustificata l’applicazione in via analogica del dettato dell’art. 2383, co. 3, c.c.

La sussistenza della giusta causa a fondamento della revoca dell’amministratore ex art. 2383, co. 3, c.c., ovvero della revoca delle deleghe all’amministratore delegato, deve essere valutata in concreto dal giudice di merito. Spetta dunque al giudice verificare se i fatti e le circostanze contestati all’amministratore e dedotti dalla società diano corpo alla giusta causa. A tal fine è preso in considerazione il verbale contenente la delibera di revoca, per rinvenirvi eventuali addebiti mossi all’amministratore. Qui il riferimento a divergenze di opinioni e vedute in seno al consiglio di amministratore rappresenta un addebito troppo generico per poter essere posto a fondamento della revoca. Parimenti contestazioni meramente strumentali e formulate solo di fronte al Tribunale, quando già è stata impugnata la delibera di revoca, sono insufficienti a sorreggere la pretesa giusta causa.

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Pier Paolo Picarelli

Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)

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