Azione di responsabilità degli amministratori e sequestro conservativo
La domanda proposta dal socio di una s.r.l. al fine di far valere la responsabilità dell’ex amministratore della società e ottenere il risarcimento ex art. 2476 c.c. è volta pacificamente a far valere una responsabilità di natura contrattuale, in quanto gli addebiti mossi nei confronti degli amministratori della società vanno ricondotti a veri e propri inadempimenti agli obblighi inerenti all’incarico assunto e al rapporto sociale; ne deriva che il socio-attore è tenuto a provare solo la sussistenza del proprio titolo e il danno subito dalla società, essendo esonerato da qualsiasi allegazione circa il dolo o la colpa dell’amministratore.
Ai fini della concessione di un sequestro conservativo può darsi rilievo a elementi oggettivi, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore (ed al concreto pericolo di atti depauperativi dello stesso), ma anche – in via alternativa – ad elementi soggettivi inerenti al comportamento in concreto tenuto dal debitore, elementi dai quali poter desumere una prognosi di condotte future in danno alle ragioni creditorie.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)