29 Ottobre 2015

Azione di responsabilità del curatore fallimentare e quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei “netti patrimoniali”

I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo amministrativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale può anche esercitare l’azione di responsabilità per prosecuzione illecita dell’attività sociale a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento di cui all’art. 2486 c.c. In tal caso, il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c. decorre non dal momento in cui si è manifestata l’insufficienza patrimoniale (id est le perdite che hanno costituito causa di scioglimento), ma dal momento in cui si è verificata l’erosione del patrimonio determinata dalla prosecuzione illecita dell’attività sociale, successivamente all’accertamento della causa di scioglimento.

Qualora gli atti distrattivi del patrimonio sociale compiuti dagli amministratori rientrino nelle fattispecie di cui agli artt. 216 – 223 l. fall., si applica il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2947, co. 3, c.c.

Ai fini della quantificazione del danno è possibile fare appello al criterio della differenza dei “netti patrimoniali”, che è un criterio presuntivo utilmente applicabile qualora l’attività di impresa sia proseguita per diversi esercizi successivi allo scioglimento e sia concretamente impossibile ricostruire ex post le singole operazioni “non conservative” del valore e dell’integrità del patrimonio sociale.

La corretta applicazione di tale criterio implica: (i) una verifica tecnica delle rettifiche apportate dal curatore alla contabilità della società fallita; (ii) un’ulteriore rettifica improntata a criteri di liquidazione; (iii) la trasposizione di queste operazioni su tutti i bilanci anteriori al fallimento; (iv) la comparazione tra il patrimonio netto esistente al verificarsi della causa di scioglimento e quello individuato al momento della dichiarazione del fallimento, dedotti i costi che l’imprenditore avrebbe affrontato per porre la società in liquidazione.

Il debito da risarcimento è debito di valore, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, cui sono poi computati gli interessi compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura degli interessi legali, che vanno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell’illecito alla data della pronuncia.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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