15 Settembre 2018

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l., prosecuzione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del socio attore e presupposti per la revoca degli amministratori ex art. 2476, co. 3, c.c.

Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).

Affinché un amministratore di s.r.l. possa essere revocato ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. devono sussistere contestualmente il fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto sostanziale alla revoca, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione (da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca, posto che, mentre quest’ultima può esservi anche in presenza di inadempienze minori, idonee a menomare il rapporto di fiducia intercorrente fra società e amministratore, si hanno gravi irregolarità di gestione solo a fronte di gravi violazioni di legge o di statuto potenzialmente idonee ad arrecare grave pregiudizio alla società), e il periculum, vale a dire la configurabilità di un danno potenziale derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore.

Le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell’apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.

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