10 Giugno 2020

Azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare

Il termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 66. L. fall. non trova applicazione nelle ipotesi di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare (cfr. ex multis Cass. civ. 868/2018 e 4244/2019).

Ciò premesso, l’azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Tale variazione, quantitativa o qualitativa che sia, deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, secondo una valutazione ex ante, fatta cioè al momento del compimento dell’atto dispositivo.

L’azione revocatoria accoglie, peraltro, una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito in coerenza con la sua funzione propria, volta a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore anche nei confronti dei creditori eventuali. È, dunque, sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, se non definitivamente accertata.

Quanto all’elemento soggettivo, allorché l’atto sia compiuto successivamente al sorgere dell’aspettativa di credito, unica condizione richiesta è la consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, qualora si tratti di azione a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole anche il terzo.

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