Azione sociale e azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori e mutatio libelli

In un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori l’originaria domanda di condanna in favore dei soci attori in proprio non può essere qualificata diversamente che come azione individuale di responsabilità ex art. 2476 comma 6 cod. civ. Conseguentemente, il mutamento nel corso del processo del petitum  onde renderlo conforme alla azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 comma 3 cod. civ. costituisce, data la diversità ontologica tra le due azioni, un’inammissibile mutatio libelli.

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