Cessione d’azienda; revoca e responsabilità dell’amministratore infedele di s.n.c.

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell’art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto.

È contrario a buona fede, ed è giusta causa di revoca, il comportamento dell’amministratore di s.n.c. che affitti un ramo d’azienda (pur in perdita) ad una società concorrente controllata da un proprio parente, per un corrispettivo meramente simbolico, senza aver verificato se offerte migliori potessero trovarsi sul mercato. L’onere della prova di aver effettuato tale verifica grava sull’amministratore.

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Marco Verbano

Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)

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