18 Giugno 2020

Conoscibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale e prescrizione dell’azione di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori

Il curatore fallimentare che propone l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare, è legittimato ad esercitare congiuntamente l’azione di responsabilità di natura contrattuale verso la società e l’azione di responsabilità di natura extracontrattuale verso i creditori sociali, cumulandone i benefici ai fini della reintegrazione del patrimonio della società fallita anche sotto il profilo del diverso regime di prescrizione che le connota.

La prescrizione quinquennale dell’azione sancita dall’art. 2949 cod. civ., inizia a decorrere, secondo la previsione generale dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto risarcitorio può essere fatto valere dai soggetti legittimati, vale a dire dal momento in cui è divenuta oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali l’insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento delle loro pretese creditizie.

Tale insufficienza può risultare da qualsiasi fatto oggettivamente conoscibile all’esterno e, dunque, principalmente dai dati e dalle informazioni desumibili dal bilancio.

Nel caso di specie, non potendo i creditori sociali ignorare l’insufficienza della componente attiva del patrimonio sociale risultante dal bilancio di chiusura dell’esercizio 2007 regolarmente depositato e approvato, l’azione di responsabilità proposta nel 2017 dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori risulta chiaramente prescritta.

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