21 Maggio 2021

Determinazione del valore delle azioni da liquidare ai soci recedenti nelle s.p.a. non quotate

La determinazione del valore delle azioni da liquidare ai soci recedenti nell’ambito della disciplina delle società per azioni non quotate verte sull’art. 2437 ter c.c. L’esperto nominato dal Tribunale stima le azioni sulla base del criterio equitativo, fondato sull’arbitrium boni viri.

L’equo apprezzamento con cui deve provvedere l’esperto stimatore alla determinazione del valore delle azioni si risolve in una valutazione che – pur ammettendo un certo margine di soggettività – resta comunque ancorata a criteri oggettivi, volti alla perequazione degli interessi economici in gioco, criteri in quanto tali suscettibili di controllo giudiziale nel caso in cui la determinazione effettuata da parte del terzo risulti essere manifestamente iniqua o erronea.

In linea di massima, i soci recedenti perseguono l’interesse a monetizzare il loro investimento di capitale. In detto contesto, l’interesse primario che hanno i soci recedenti è quello di non subire una modifica peggiorativa del valore del loro investimento di capitale, a fronte dell’interesse della società, degli altri soci o dei creditori, di non vedere eccessivamente depauperato il patrimonio sociale a fronte dell’esercitato diritto di recesso. Si ritiene che sia questo l’ambito degli interessi economici contrapposti in gioco rispetto al quale l’arbitratore è tenuto a svolgere l’equo contemperamento nella stima del valore di liquidazione delle azioni.

Non può considerarsi manifestamente erronea la determinazione dell’esperto stimatore che fissi il momento determinante ai fini della valutazione nella data della delibera assembleare legittimante il recesso in luogo del momento della delibera del CdA di convocazione dell’assemblea straordinaria della società.

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Francesca Maria Frassanito

Francesca Maria Frassanito

Dottoressa cum laude in Giurisprudenza; laureanda in Gestione d'Azienda profilo Libera Professione e Diritto Tributario; tirocinante ex art 73 presso la Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano.(continua)

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