15 Giugno 2017

Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo

L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l’4 comma 3° del CPI) consente  il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che anche una domanda dalla quale scaturisca un brevetto poi dichiarato nullo è idonea a dar luogo ad un valido diritto di priorità, purché : a) i requisiti per ottenere una data di deposito nel primo paese siano soddisfatti; b) si tratti della stessa invenzione; c) sia rispettato il termine di 12 mesi dal primo deposito (in caso di brevetto: per gli altri diritti il termine è di 6 mesi). 

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Chiara Petruzzi

Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)

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