20 Dicembre 2018

Esclusione del socio di s.a.s., decadenza dalla facoltà di opposizione per decorso del termine e prova dell’avvenuta comunicazione della deliberazione al socio escluso

In caso di contestazione della corrispondenza di contenuto tra la copia di un atto o una scrittura privata prodotta in giudizio dal mittente e il documento effettivamente ricevuto dal destinatario, in ossequio al canone costituzionale di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, l’onere di provare la diversità del documento effettivamente inviato o ricevuto da quello che la controparte afferma di aver, rispettivamente, ricevuto o inviato grava sul mittente e non sul destinatario, allorché dal mancato assolvimento dell’onere della prova derivi, a carico di quest’ultimo, una decadenza sostanziale o processuale da, o estinzione di, una propria pregressa situazione di vantaggio o del correlativo potere di azionarla o difenderla in giudizio (nel caso di specie, l’attrice, socia di s.a.s., si opponeva alla delibera di esclusione con azione notificata in data successiva al 30° giorno dalla ricezione da parte della società di un plico contenente, secondo le allegazioni dei convenuti, la comunicazione dell’avvenuta esclusione, sostenendo di non essere incorsa nella decadenza prevista dall’art. 2287 c.c. perché il plico ricevuto non avrebbe in realtà contenuto detta comunicazione).
In base al principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra società e soci, la decisione relativa all’applicazione nei confronti di un socio di un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio, come la revoca della carica di amministratore o l’esclusione, deve recare, a pena di nullità o, comunque, di inefficacia della decisione stessa, le ragioni poste a suo fondamento nel contenuto necessario e sufficiente a farle comprendere al destinatario e a consentire allo stesso l’articolazione delle proprie difese e l’impugnazione del provvedimento nel termine previsto per legge o per statuto (nel caso in esame, il verbale della riunione dei soci nell’ambito della quale era stata deliberata l’esclusione di un socio di s.a.s. si limitava a riportare che la deliberazione era stata assunta dai soci presenti previa relazione del proponente socio accomandatario).

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