8 Novembre 2016

Fallimento e questioni in materia di interruzione del processo, pegno costituito su quote sociali da falsus procurator e ratifica

Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Cost. n. 17/2010). Ne consegue che, nel caso in cui il soggetto interessato sia estraneo al fallimento, il termine trimestrale di riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. non decorre necessariamente dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento né dalla data di una qualsiasi notizia assunta aliunde, bensì dalla data, anche successiva, di un atto processuale dal quale la parte possa evincere la conoscenza dell’intervenuto fallimento.

L’art. 2784 c.c. prevede che il diritto di pegno sia costituito a garanzia di un «obbligazione del debitore» senza precisarne la natura, dovendosi rigettare un’interpretazione che limiti l’applicazione della norma alle sole obbligazioni pecuniarie.

Qualora un rappresentante costituisca un pegno su quote sociali senza averne i poteri, l’atto di costituzione del pegno non sarà nullo ma, semmai, inefficace e ratificabile.

La ratifica dell’operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c. non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita ma può risultare anche per facta concludentia, id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o, comunque, una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato (Cass. 12652/2001). Pertanto la carenza di forma scritta non preclude la ratifica della costituzione di un diritto di pegno, poiché la forma scritta del pegno è funzionale a rendere opponibile la garanzia agli altri creditori del debitore (o del terzo datore), mentre, tra le parti, il contratto non è subordinato ad alcuna formalità.

Il creditore pignoratizio, tale sulla base di un titolo valido ed efficace (perché ratificato), è legittimato a intervenire in assemblea, che non è nulla per mancata convocazione del socio debitore, il quale, in virtù del principio generale di cui all’art. 2370 c.c., non può intervenire in assemblea.

L’art. 2352, co. 3, c.c., richiamato dall’art. 2471-bis c.c., estende il pegno alle quote assegnate per effetto dell’aumento gratuito di capitale, sicché nei casi di aumento oneroso il diritto di opzione spetta al socio debitore sulle quote libere dal vincolo.

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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