5 Novembre 2017

I limiti dei poteri gestori sono opponibili al terzo contraente in buona fede in caso di decisioni fondamentali per la vita della società assunte in assenza di previa deliberazione assembleare

Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato la propria attività materiale da operativa in finanziaria, cessando dal gestire l’attività economica che ne costituiva  l’oggetto sociale preponderante, divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione. In questa ipotesi, infatti, l’amministratore della suddetta società si è arrogato una decisione fondamentale per la vita della stessa che andava ex lege sottoposta all’assemblea dei soci. In tali contesti, si è al di fuori della sfera in cui ha rilievo preponderante l’inopponibilità dei limiti (secondo alcuni, anche legali) dei poteri gestori al terzo contraente di buona fede, connessa alla generalità ed esclusività del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo. Bensì si assiste alla violazione di una regola che, per porsi fra quelle che tuttora strutturano tipicamente la disciplina della società a responsabilità limitata fissando uno dei residui limiti “rigidi‟ alle competenze rispettive degli organi sociali, va ritenuta imperativa e quindi inderogabile a prescindere dallo stato soggettivo dei contraenti. Sicché si è in presenza di un vizio dell’operazione contrattuale da sussumersi – per il combinato disposto degli artt. 1418 co. 1° e 2479 co. 2° n. 5 c.c. – fra le nullità cc.dd. virtuali previste nel diritto dei contratti.

Dalla verosimile nullità del contratto di affitto di ramo d’azienda deriva che si è effettivamente e certamente in presenza di una controversia sul possesso (inteso in senso lato come comprensivo anche della c.d. detenzione qualificata) del bene affittato che legittima il ricorso al rimedio previsto dall’art. 670 n. 1° c.p.c..

L’art. 670 n. 1° c.p.c. si limita com’è noto a declinare il pericolo negli “attenuati‟ termini di mera opportunità di gestione interinale per conto di chi spetterà.

Il provvedimento di riassegnazione del termine della notifica e dell’udienza di discussione del reclamo è stato legittimamente reso nell’ambito di un procedimento di natura camerale “disciplinato dagli artt. 737 e 738” c.p.c. (cfr. art. 669 terdecies, co. 3°) in relazione al quale è ormai pacifica la non perentorietà del termini stabiliti per la notificazione del ricorso introduttivo in quanto non espressamente prevista – a differenza di quello per la proposizione stessa del reclamo – dalla legge processuale.

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