29 Aprile 2014

Imitazione servile e contraffazione delle forme di prodotti di natura tecnica

L’imitazione servile consiste nella riproduzione di tutte le caratteristiche del prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che una o alcune di dette caratteristiche già appartengano alla realtà del mercato per essere presenti singolarmente nell’uno o nell’altro prodotto. Proprio il fatto che i prodotti riproducano tutte le caratteristiche fra le varie presenti sul mercato, già scelte primariamente dai prodotti del concorrente, può integrare concorrenza sleale. Infatti, non si tratta di tutelare l’idea inventiva dei singoli elementi, bensì la percezione che il pubblico ha del prodotto nel suo insieme con riferimento ai suoi caratteri di forma.

Sono suscettibili di tutela come marchi di forma solo quelle forme che, anche se funzionali, non siano esclusivamente tali. Esse devono perciò perseguire il risultato tecnico attraverso vie formali arbitrarie e non banali che si sovrappongono alla funzione in senso stretto, aggiungendovi qualche significativo elemento, non strettamente necessario, dotato di autonome potenzialità distintive, prescindendo dal quale i concorrenti possono comunque raggiungere il medesimo risultato adottando la medesima soluzione tecnica

  La riproduzione dei disegni e del libretto d’uso e manutenzione dei corrispondenti prodotti del concorrente possono integrare un autonomo comportamento di concorrenza sleale ai sensi della terza previsione dell’art. 2598 c.c.. Costituisce infatti comportamento contrario ai principi della correttezza professionale l’appropriarsi dei mezzi di configurazione e presentazione del prodotto avversario, riproducendo esattamente sui propri manuali d’uso e manutenzione le stesse immagini dei manuali del concorrente.

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