12 Luglio 2013

Insussistenza del diritto del socio di S.p.A. a consultare la documentazione contabile della società

A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code