3 Agosto 2017

Invalidità delle delibere assembleari (di approvazione del bilancio): aspetti processuali e aspetti sostanziali

Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi del soggetto che ha adottato (tramite il proprio organo sociale) la delibera di cui viene contestata la legittimità. Il socio che ha votato a favore della delibera impugnata non può intervenire ai sensi dell’art. 105 co. 1 c.p.c. (intervento principale od intervento adesivo autonomo): la delibera assembleare è infatti atto imputabile alla società che spiega effetti diretti nella sua sfera giuridica, di talché il socio, in quanto terzo, non può far valere posizioni giuridiche di cui non è titolare. E’ invece consentito l’intervento adesivo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c. (intervento adesivo dipendente) a sostegno delle ragioni della società. Ed invero, la delibera assembleare configura determinati assetti societari, voluti dal socio che ha votato a favore della medesima delibera. Lo stesso socio è pertanto titolare di un interesse a sostenere la legittimità della delibera, considerato che l’eventuale declaratoria di illegittimità annullerebbe gli assetti societari voluti dal socio medesimo all’interno della società in cui egli esercita i propri diritti di socio, con ripercussioni sulla sua sfera giuridica individuale.

L’intervento adesivo dipendente del socio alla posizione della società convenuta è legittimo anche qualora quest’ultima rimanga contumace.

L’obbligo degli amministratori di depositare il progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni anteriori alla assemblea convocata per la relativa approvazione (art. 2429 c.c.) è volto a garantire al socio un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del bilancio da approvare. La relativa violazione comporta un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio con conseguente annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

L’art. 2434 bis, co. 1, c.c., per cui la delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, si limita ad introdurre un termine di decadenza delle impugnazioni delle delibere assembleari e non disciplina le impugnazioni già proposte nei confronti di precedenti delibere di approvazione del bilancio.

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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