22 Dicembre 2015

Invalidità e sospensione cautelare della delibera assembleare assunta con voto determinante del falsus procurator

È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente rilasciata (conf. Cass. n.1624/2015).

È invalida la procura institoria rilasciata dal socio accomandatario-amministratore, nel caso in cui l’atto costitutivo della s.a.s. riservi a quest’ultimo la gestione esclusiva della società e gli consenta di rilasciare procure solo per specifici atti.

In caso di impugnazione della delibera di aumento di capitale, già sottoscritto da terzi, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi soci in quanto la legittimata passiva è la sola società, alla quale va di per sé riferita la deliberazione espressa dall’organo assembleare (in senso conf. Cass. n.17060/2012).

La efficacia medio tempore di una delibera impugnata in materia di aumento di capitale è di per sé pregiudizievole per gli interessi del socio ricorrente il quale a seguito dell’aumento di capitale deliberato e della impossibilità di sottoscriverlo, vede diluita la sua partecipazione nel capitale sociale e, dunque, ove la delibera permanesse efficace, vedrebbe ridotti significativamente il peso della propria partecipazione e le connesse possibilità di esercizio dei corrispondenti diritti amministrativi. Deve parimenti considerarsi di per sé pregiudizievole una delibera impugnata che comporta un ampliamento dell’oggetto sociale, tale da consentire ogni genere di intrapresa sociale.

Il provvedimento di sospensione può intervenire anche quando la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione, vale a dire quando (come tipicamente, avviene nel caso di delibere recanti aumento di capitale) la deliberazione pur senza necessità di ulteriori atti di esecuzione, risulta suscettibile di continuare a produrre la propria efficacia, non essendovi distinzione sostanziale tra efficacia ed esecuzione, cosicché il solo limite logico-giuridico che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati ed esauriti.

La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di garantire nella sua pienezza il diritto costituzionale di difesa – del quale la tutela cautelare è parte integrante – in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale.” (in senso conf. Trib. Milano, 16.3.2009; Trib. Milano, 27.2.2013; Trib. Milano, 28.2.2014).

 

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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