20 Febbraio 2019

Azione individuale del socio: profili sostanziali e processuali

Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica.

Nell’ipotesi di azione del socio per ottenere il risarcimento dei danni direttamente sofferti per illecite condotte (omissive o commissive) dell’amministratore, l’unico legittimato passivo è quest’ultimo, e la società non è litisconsorte necessario.

Il socio di S.r.l. è legittimato all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nell’interesse della società stessa, benché questi non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione ex art. 2476, comma sesto, cod. civ..

L’azione ex art. 2476, 3° comma, cod. civ., avente ad oggetto la revoca cautelare dell’amministratore, consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale di responsabilità, dal contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l’esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori al di fuori della procedura assembleare, di cui agli artt. 2479 e 2479 bis cod. civ.; non è invece prevista dall’ordinamento un’azione di merito, tendente alla sola revoca degli amministratori.

Nel caso di revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, 3° comma, cod. civ. non si può in alcun caso procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, come invece previsto nella procedura ex art. 2409 cod. civ., in quanto sono i soci che devono procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al posto di quello revocato in via cautelare.

L’azione risarcitoria spiegata dal socio nei confronti dell’amministratore per danni da questi direttamente infertigli, ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, cod. civ., ha natura extracontrattuale, e deve riguardare danni direttamente patiti dal socio,e non il riflesso di danni patiti dalla società.

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Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo

Avvocato

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)

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