4 Aprile 2017

nullità delle delibere di s.r.l. per omessa convocazione dell’assemblea, riparto dell’onere probatorio e ammissibilità della prova per testimoni

Nelle s.r.l., qualora le decisioni dei soci siano assunte in sede assembleare, l’omessa convocazione dell’assemblea determina la nullità della delibera ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3 c.c., similmente a quanto disposto per le s.p.a. dall’art. 2379 c.c..

Poiché il rapporto tra socio e società ha natura contrattuale, in conformità al principio del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità ex art. 1218 c.c. e del principio di vicinanza alla fonte di prova, l’onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società.

La falsità delle dichiarazioni contenute nella delibera assembleare impugnata da uno dei soci può essere dimostrata a mezzo di prova testimoniale, senza necessità della querela di falso, in quanto trattasi di documento non rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2702 c.c. per carenza di sottoscrizione del socio e idoneo dunque ad attestare solo la provenienza delle dichiarazioni e non anche la loro veridicità.

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Nunzia Gaetani

Nunzia Gaetani

Avvocato

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)

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