18 Ottobre 2017

Nullità dell’opzione put per violazione del divieto di patto leonino: presupposto necessario è il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite e dagli utili

Per la configurabilità del patto leonino, è necessario che l’ingresso nel capitale sociale si accompagni a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell’investitore, così “garantito” rispetto a qualsiasi andamento dell’ente e, dunque, esonerato dal sopportarne le perdite assumendo il ruolo di mero finanziatore pur se “vestito” da socio, e che l’esclusione dalle perdite o dagli utili abbia carattere assoluto e costante (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’opzione put non fosse invalida ex art. 2265 c.c., risultando mancante il carattere “assoluto” della esclusione).

Il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. – la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d’impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare incidendo sulla correlazione rischio/potere tipico della posizione di socio – viene in rilievo anche nel settore delle società di capitali e anche in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale ma comunque destinati a produrre il medesimo effetto leonino, alterante il meccanismo di svolgimento in comune di attività economica, salvo che lo specifico contenuto di tali patti risulti funzionale ad ulteriori interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. e comunque connessi al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale.

 

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Camilla Savoldi

Camilla Savoldi

Avvocato del Foro di Milano. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (110L). Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Scuola di...(continua)

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