4 Novembre 2016

Onere probatorio della curatela fallimentare nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori

L’omessa tenuta della documentazione contabile o l’omessa consegna all’ufficio fallimentare, pur costituendo di per sé violazione degli obblighi di condotta che gravano sull’amministratore, non escludono la necessità per il curatore di individuare specifici episodi di mala gestio commessi dall’amministratore da porsi in nesso di causalità con il danno lamentato dal curatore stesso, non essendo sufficiente a fare operare in via presuntiva la responsabilità dell’amministratore per il dissesto della società, in considerazione della circostanza (ricordata dalla Suprema Corte nella motivazione della sentenza n. 9100 del 2015) che lo sbilancio patrimoniale di una società insolvente, può avere cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società.

Pertanto, alla luce della sopra citata sentenza della Suprema Corte a sezioni unite, è irrilevante -ai fini della responsabilità dell’organo gestorio- l’omessa tenuta o consegna delle scritture contabili, dovendosi escludere una responsabilità in via presuntiva degli organi sociali a causa della violazione degli obblighi previsti ex lege di regolare tenuta della contabilità sociale nel caso sia di integrale inadempimento a siffatto obbligo che parziale.

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Chiara Petruzzi

Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)

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