4 Aprile 2014

Registrabilità, contraffazione, nullità e decadenza del marchio di forma

Ai sensi dell’art 122 cpi, la legittimazione e l’interesse ad agire per la nullità o la decadenza di un marchio sussistono in capo a tutti gli operatori economici operanti nel settore di mercato in cui la privativa si riferisce e che siano concorrenti della stessa, essendo questi titolari di un interesse giuridicamente apprezzabile a non essere ostacolati nell’esercizio della loro attività dalla presenza di un titolo decaduto o affetto da nullità, anche quando non abbiano trattato prodotti specificamente interferenti con la privativa. Nell’ambito dell’esercizio di un’azione di accertamento negativo di concorrenza sleale o contraffazione, l’interesse ad agire non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice. L’art. 5.3 del Regolamento CE 2001 n. 44, ai sensi del quale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – compresa anche la contraffazione e l’eventuale azione di accertamento negativo – la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui “l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, deve essere interpretato nel senso che il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” è il solo luogo in cui è stata compiuta l’azione che ha provocato il danno oppure in cui si è verificato il danno iniziale; onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata, e non il luogo in cui si sono verificati i danni conseguenti al primo. Nel caso in cui il segno distintivo abbia ad oggetto l’aspetto esteriore di un prodotto (ad es. involucro o imballaggio), occorre accertare in concreto che quest’ultimo non sia percepito dal pubblico come mera confezione, ma che invece gli sia attribuito un significato preciso e autonomo, idoneo a distinguerlo e a ricondurlo a una specifica origine imprenditoriale. Al fine dell’accertamento della capacità distintiva di un segno – così come della sua riabilitazione o secondary meaning – non è necessario accertare che la totalità degli ambienti specializzati identifichi il produttore grazie al marchio, occorrendo invece che il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto agli occhi di una frazione significativa dei consumatori. Ai sensi dell’art. 9 cpi, i segni aventi ad oggetto la forma di un prodotto possono essere registrati come marchio solo ove la forma non sia funzionale ad attribuire al prodotto un particolare risultato tecnico o un valore sostanziale.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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