26 Febbraio 2015

La figura del tecnico del ramo

Per la definizione del tecnico del ramo, il settore in cui l’esperto del ramo deve essere collocato è quello stesso in cui si pone il problema tecnico presumibilmente risolto dalla privativa in esame e deve avere particolari competenze tecniche nello stesso. In tal senso, l’esperto del ramo deve essere individuato in quella figura di generico professionista, operante nel settore tecnico sopra menzionato, che abbia conoscenze e abilità medie, ovvero che sia in grado di eseguire solo immediate associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica, oltre ad essere capace di eseguire lavori di routine e semplici esperimenti noti nel settore tecnico di pertinenza. È naturalmente escluso che la figura dell’esperto del ramo sia dotata di attività creativa, pur se sicuramente è in grado di comporre le diverse informazioni in suo possesso secondo uno schema logicamente coerente. L’esperto del ramo dispone non solo di mere capacità applicative, ma anche di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi che potrà stabilire fra le varie anteriorità rilevanti.

Siffatto generico professionista ha a disposizione le cosiddette conoscenze generali comuni del settore alla data di priorità della privativa in esame, come ad esempio desumibili da testi scolastici o manuali tecnici con data certa, oltre ad avere accesso potenzialmente a tutta la tecnica anteriore nota, ivi compresi gli anteriori documenti brevettuali disponibili al pubblico alla data di priorità della privativa in esame.

Vi è una necessaria distinzione tra la figura dell’esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito di attività inventiva (Art. 48 CPI) e la figura dell’esperto del ramo a cui riferirsi per la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI). Pur se dimostrano le medesime abilità e le medesime conoscenze tecniche generali comuni al settore tecnico di pertinenza, la prima, oltre alle conoscenze tecniche
generali comuni, ha accesso alla tecnica anteriore del settore di pertinenza ed è altresì fortemente stimolato a cercare soluzioni in tutta la tecnica anteriore del settore per risolvere il problema tecnico posto (e dunque ha presumibilmente accesso anche a quelle conoscenze del settore non propriamente generiche – la cosiddetta “Enhanced
Knowledge”- quali brevetti anteriori o pubblicazioni scientifiche o manuali tecnici specifici), mentre la seconda ha a disposizione, oltre alle già dette conoscenze generali comuni del settore, il brevetto esaminato, e la tecnica anteriore citata nel brevetto stesso, ma non è indotto, e neppure si può pretendere che sia costretto, a cercare nella tecnica anteriore documenti e soluzioni occorrenti ad interpretare il brevetto in esame.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code