17 Novembre 2021

Responsabilità del liquidatore per omessa indicazione nel bilancio di un debito della società

Sussiste la responsabilità dell’amministratore/liquidatore ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 c.c. per danno diretto nei confronti del terzo creditore, per avere, in violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore prima e di liquidatore poi, con grave negligenza e imperizia, omesso di appostare il debito della società nei confronti del creditore nei bilanci della società debitrice fino al bilancio finale di liquidazione, omesso di chiedere ai soci di effettuare i versamenti necessari per pagare detto debito, chiuso la liquidazione e cancellato la società dal registro delle imprese omettendo qualsivoglia menzione, considerazione e pagamento del debito nei confronti del creditore, di cui era ben a conoscenza per averlo espressamente riconosciuto e per avere ricevuto (neanche un mese prima della delibera di messa in liquidazione volontaria della società) la diffida di pagamento che prospettava azioni giudiziarie in difetto di restituzione del dovuto.

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Maurizio Fusco

Maurizio Fusco

Avvocato dal 2013, Notaio in attesa di nomina. Ha conseguito con laude la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Luiss Guido Carli di Roma, con specializzazione in diritto dell’impresa. Dal 2006 al...(continua)

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