19 Dicembre 2018

Rimborso anticipato di finanziamenti ai soci e onere della prova del Curatore fallimentare

La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code