Nella richiesta di tutela conservativa, sotto il profilo oggettivo del periculum, il dato della consistenza di partenza del patrimonio del preteso debitore - in difetto di atti di dismissione già avvenuti o fondatamente presumibili - è del tutto neutro, soprattutto laddove, venendo dedotta una responsabilità da inadempimento di obbligazioni preesistenti, il criterio della limitazione del risarcimento al danno risarcibile “che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”, ex art. 1225 c.c., impone di ritenere che il creditore abbia fatto affidamento sulle poste attive del patrimonio - e sulla correlativa garanzia - di cui il debitore era titolare in quel momento, quali esse fossero.
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