11 Luglio 2022

Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione

Secondo il dettato dell’art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte – negoziale o legale – del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l’onere di provare il fatto estintivo – costituito dall’adempimento – del diritto azionato dal creditore.

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Fabiano Belluzzi

Fabiano Belluzzi

Avvocato presso CBA

Avvocato presso CBA, dipartimento di Corporate, M&A e Private Equity. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova.(continua)

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