11 Aprile 2013

Sequestro penale successivo a pignoramento di quota di s.r.l. Quale il custode legittimato al voto?

Anche le delibere di bilancio possono essere oggetto di provvedimento di sospensione in quanto ai sensi dell’art. 2378 c.c. la sospensione può riguardare non solo quelle delibere che sono suscettibili di un’esecuzione in senso stretto, ma anche tutte quelle, i cui effetti giuridici non siano ancora esauriti.

In caso di compresenza di due provvedimenti giurisdizionali di nomina di due diversi custodi, entrambi iscritti al registro delle imprese, non può essere invocato come criterio di soluzione del conflitto ai fini della determinazione del soggetto legittimato al voto l’anteriorità dell’iscrizione nel registro delle imprese, in applicazione del principio di cui all’art. 2915 c.c.

La legittimazione esclusiva al voto del custode della quota nominato in sede di sequestro penale discende automaticamente (non già da una qualche gerarchia di rapporti tra giudice civile e giudice penale ma) dalla necessaria pregiudizialità (logica e sistematica) delle funzioni assegnate dall’ordinamento al sequestro penale (nella specie è stato accolto il reclamo avverso il rigetto di sospensiva di delibere assembleari assunte con il voto determinate del custode della quota nominato nell’ambito della procedura esecutiva, allorquando  era intervenuta la successiva iscrizione nel registro delle imprese del sequestro penale della medesima parteciapazione).

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